Questo argomento contiene 17 risposte, ha 18 partecipanti, ed è stato aggiornato da  Francesco Curcio 4 anni, 4 mesi fa.

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  • #1325

    Nicoletta Palombo
    Partecipante

    Non concordo sul tema della discrezionalità delle Stazioni Appaltanti. Di converso ritengo, per la mia breve esperienza nel settore, che il nostro codice Appalti non lasci ampi spazi di discrezionalità e flessibilità; diversamente, non in tema di discrezionalità, troverei più corretto parlare di autonomia nella gestione delle gare che dovrebbero svolgersi in forma aggregata e non frammentata. Concordo sull’idea di inserire dei capitolati tecnici redatti da tecnici che purtroppo, però, sono carenti nelle pubbliche amministrazioni di piccole dimensioni.

    #1335

    Valentina Verno
    Partecipante

    I miei colleghi, sopra, hanno ben sottolineato i punti di forza e di debolezza del sistema oggi vigente. Riconosco l’assoluta necessità e legittimità di esercizio del potere discrezionale (nei modi e limiti previsti dalla legge) da lasciarsi alle Pubbliche Amministrazioni, tali da fronteggiare tempestivamente, ma direi ancor più fondamentale, EFFICACEMENTE le reali situazioni di emergenza obiettivamente IMPREVEDIBILI.
    Tuttavia… poiché molto spesso gli avvenimenti di ricaduta rovinosa sarebbero potuti esser scongiurati con una PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE all’altezza dei tempi odierni, ritengo che la chiave – come al solito irrisolta in Italia – sia la riconducibilità delle RESPONSABILITA’. Sia nelle azioni pregresse (punto1) che conseguenti (punto2). Analizzo per ordine.
    Punto1: rifacendomi al concetto della mancata PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE, che non voglio ripetere in quanto già sopra ben argomentata, “CHI CAUSA UN PROBLEMA non può essere lo stesso soggetto che lo risolverà”, diceva Einstein. Soprattutto se i Responsabili sono stati ciechi ed incapaci, o ancor più inetti, nel produrre Piani PREVENTIVI (di MANUTENZIONE, nei casi più frequenti ed eclatanti, visti nell’ultimo anno) nonché FINANZIARI (riserve economiche congrue in quadro di bilancio). Quindi inventare, anche solo a mezzo di Linee Guida ANAC, Soft Law, o Regolamenti attuativi, una procedura di immediato inserimento di “COMMISSARI TECNICI TERZI se pur OMOLOGHI per funzioni e competenza (che dovranno esser obbligatoriamente SUPERIORI) da affiancarsi già a partire dall’immediata manifestata emergenza, al fine di accompagnare rafforzare il capitale di risorse umane atte ad impiegarsi con sforzi e mezzi nella più assoluta efficiente celerità.
    Punto 2: il processo in deroga attuato in emergenza deve essere ex tempore monitorato e giudicato da terzi: le operazioni possono di certo condursi più “libere” ed immediate (op.cit.) ma intanto parallelamente monitorate – DI DEFAULT – da ANAC, e/o altro soggetto terzo, come proposto es.Corte dei Conti.
    Ritengo ASSODATA, almeno per me, ma anche per i colleghi che sopra ne hanno trattato in dettaglio i modi, la necessità per cui debba seguire A POSTERIORI una attenta rivisitazione del processo, atto per atto, sino alla conclusione dell’operato, per accertare l’inesistenza di illeciti in generale (non solo corruzione), ma in più soprattutto SEGUA UNA VALUTAZIONE oggettiva del RISULTATO, secondo parametri oggettivi, tali per cui se non soddisfacente, NE RISPONDA QUALCUNO. PENE SEVERE, quindi, quale monito ed incentivo ad AGIRE BENE, oltre che PRESTO. STESSE PENE che dovrebbero colpire PERO’ PRIMA coloro i quali per maladministration hanno causato quella EMERGENZA laddove si sarebbe potuta evitare.
    Va da sé, che questa responsabilizzazione… attenda essere legiferata ex novo, con le conseguenze temporali che ciò comporta. Sempre che la direzione non sia inversa, ad es. riguardo alla necessità di dare immediata pubblicazione dei provvedimenti approntati, visto che, come dice Ilaria, ad oggi l’obbligo normativo di cui all’art. 29 comma 2 del Codice è stato di recente abrogato.

    #1347

    Francesco Curcio
    Partecipante

    Se deve essere provocazione allora che provocazione sia e quindi massima discrezionalità della Stazione Appaltante non solo nelle procedure d’urgenza

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